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Aggiornamenti modello EAS

Il nuovo adempimento, come esplicitamente chiarito dall’Amministrazione Finanziaria, ha finalità di controllo ed antielusive e mira “ad acquisire una più ampia informazione e conoscenza del mondo associativo e dei soggetti assimilati sotto il profilo fiscale (società sportive dilettantistiche), con l’obiettivo primario di tutelare le vere forme associazionistiche incentivate dal legislatore fiscale e, conseguentemente, di isolare e contrastare l’uso distorto dello strumento associazionistico suscettibile di intralciare – tra l’altro – la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali”.

In sostanza, l’Agenzia delle Entrate intravede nel mondo associativo – destinatario di una serie non indifferente di agevolazioni fiscali – un possibile veicolo di evasione e/o elusione fiscale attraverso l’utilizzo improprio dello schermo associativo al fine di celare lo svolgimento di attività economiche imprenditorialmente condotte e fiscalmente rilevanti.
Oggetto del controllo non sono solo le associazioni sportive dilettantistiche ma anche – anzi, soprattutto – i “circoli privati” in senso lato, come risulta chiaro dal titolo del provvedimento, dove con tale dizione devono intendersi tutte quelle forme associative che operano nei più svariati settori (culturale, ricreativo, educativo, assistenziale e, anche, sportivo dilettantistico) ed utilizzano le agevolazioni ex art. 148, 3° comma TUIR. E’ importante sottolineare tale aspetto perché solo avendo chiara questa circostanza è possibile comprendere il significato di alcuni dei quesiti posti dal modello, altrimenti poco comprensibili se visti nella sola ottica sportiva dilettantistica.
L’obiettivo della norma è dunque quello di porre sotto controllo i “circoli privati” e, in particolare, di consentire all’Agenzia delle Entrate di entrare in possesso dei “dati rilevanti” in via telematica, senza necessità di doverli andare a “scovare” attraverso accessi specifici. Fino ad oggi, infatti, l’Agenzia era in possesso solo di alcuni dati fiscalmente rilevanti (es. ammontare del fatturato prodotto in attività commerciali comunicato attraverso la redazione del mod. UNICO, ovvero ammontare dei compensi corrisposti in favore dei collaboratori comunicato attraverso la dichiarazione dei sostituti d’imposta, Mod. 770), ma non era in possesso di alcuna notizia in merito alla c.d. “attività interna” dei circoli, cioè dell’attività svolta nei confronti dei propri soci, associati o partecipanti e tesserati in conformità alle finalità istituzionali. Tali dati venivano a conoscenza dell’Amministrazione Finanziaria solo in caso di verifiche fiscali operate, spesso, senza alcun filtro preventivo.
I dati rinvenuti dai Mod. EAS dovrebbero quindi, unitamente ad altre notizie ricavate da segnalazioni delle Amministrazioni Locali (es. possesso di autorizzazioni amministrative per la vendita di beni o la somministrazione di alimenti e bevande) essere utilizzati per la formazione di liste selettive sulla base di indicatori di “pericolosità fiscale”, indicatori rappresentati, presumibilmente, soprattutto dalle dimensioni dell’ente a livello di numero di associati e di entrate complessive.
Successivamente alla fase della raccolta dei dati dovrebbe partire la fase dei controlli selettivi sui “falsi circoli”, dalla quale, in base alla relazione tecnica al D.L. 185/2008, l’Amministrazione Finanziaria prevedeva di incassare un maggior gettito pari a 150 milioni di Euro nel 2009, 150 milioni nel 2010 e 300 milioni nel 2011.

I CHIARIMENTI OFFERTI DALLA CIRCOLARE 45/E:
Per quanto di interesse delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche si evidenzia quanto segue:
a) Soggetti esonerati dalla presentazione del modello per espressa previsione dell’art. 30 – ulteriori chiarimenti
Dopo avere ribadito che sono esonerati dalla presentazione del Mod. EAS le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche iscritte nel registro del CONI che non svolgono attività commerciale, la circolare, richiamando espressamente quanto già evidenziato nella circolare 12, ribadisce che sono tenute all’onere della trasmissione del modello le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività strutturalmente commerciali, ancorchè “decommercializzate” ai fini fiscali ai sensi degli articoli 148, comma 3 TUIR e 4, comma 4 del DPR 633/1973.
Ne consegue che sono tenute alla trasmissione del modello tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche che, a fronte delle prestazioni rese nell’ambito di attività strutturalmente commerciali, percepiscono corrispettivi specifici, a nulla rilevando la circostanza che detti corrispettivi vengano eventualmente qualificati come contributo o quota associativa.
Si ribadiscono, a tal proposito, tutte le critiche e le considerazioni già evidenziate a suo tempo su questa rivista in relazione alla circ. 12/E, ed in particolare la circostanza che la suddetta previsione travalica il dettato normativo imponendo alle Associazioni Sportive un adempimento anche nei casi espressamente esonerati dalla legge.

Se, infatti, anche le Associazioni Sportive Dilettantistiche che si limitano ad incassare quote e contributi associativi debbono inviare il mod. EAS, a quali enti sportivi è applicabile l’esonero previsto dall’art. 30 ed esplicitamente richiamato anche dalla circolare 45?

Tuttavia, considerato che le Associazioni Sportive iscritte al Registro CONI saranno tenute all’invio del modello “Light” che, come si vedrà, non comporta problemi particolari a livello di compilazione e, soprattutto, considerato il rischio connesso al mancato rispetto dell’adempimento (la perdita delle agevolazioni ex artt. 148 TUIR e 4 DPR 633/72), si ribadisce in questa sede l’opportunità dell’invio del modello EAS anche da parte di quelle Associazioni che non svolgono attività commerciale e che si limitano ad incassare dai propri soci ed associati le quote associative ex art. 148, comma 1, TUIR, teoricamente esonerate ai sensi dell’art. 30 del DL 185/2008.

Si precisa, peraltro, che non esistono limitazioni dimensionali all’invio del modello EAS (ordinario o “light”), e che quindi l’adempimento deve essere espletato anche dalle associazioni di dimensioni minime.

L’ipotesi di esclusione dall’invio del modello da parte delle associazioni con entrate complessive inferiori a una determinata soglia non è infatti stata accolta dall’Agenzia.

b) Soggetti esclusi dalla presentazione del modello
Oltre agli enti non commerciali che non hanno natura associativa, ed agli enti associativi di natura commerciale, che non utilizzando le agevolazioni ex art. 148 TUIR non sono tenuti alla presentazione del modello, sono escluse dalla presentazione del modello anche le ONLUS, in quanto destinatarie di una specifica ed organica disciplina, comprese le Organizzazioni di Volontariato iscritte nei registri di cui all’art. 6 della L. 266/1991, in quanto ONLUS di diritto.
Ne consegue che qualora un’Associazione Sportiva Dilettantistica sia in possesso dei requisiti richiesti dalla specifica legislazione per le ONLUS, è esclusa dall’onere di presentazione del modello.
Si tratta in ogni caso di eccezioni molto limitate, rappresentate soprattutto dalle Associazioni Sportive che operano in favore di disabili e/o di categorie svantaggiate.

c) Contenuto della comunicazione “Light” riservata alle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro CONI.
Tali enti possono inviare il modello EAS limitandosi a compilare i seguenti righi:
a) Rigo n. 4 (se l’ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali)
b) Rigo n. 5 (se l’ente è un’articolazione territoriale e/o funzionale di un altro ente)
c) Rigo n. 6 (se l’ente è affiliato a federazioni o gruppi)
d) Rigo n. 20 (se l’ente riceve proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità)
e) Rigo n. 25 (indicazione del settore in cui l’ente opera prevalentemente)
f) Rigo n. 26 (indicazione delle specifiche attività svolte dall’ente)

Come si vede, si tratta di richieste non certo difficili, che rendono l’adempimento notevolmente semplificato rispetto all’ipotesi di compilazione dell’intero modello.

Prima di analizzare il contenuto dei suddetti righi occorre tuttavia fare alcune precisazioni:
1) L’invio del modello “Light” è riservato alle sole Associazioni e Società Sportive in possesso del riconoscimento del CONI, rappresentato dall’iscrizione nell’apposito Registro, ovvero da parte delle associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica.
Le associazioni che non sono in possesso di tale iscrizione, ancorchè affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale e/o ad un Ente di Promozione Sportiva, sono tenute all’invio del modello EAS ordinario.

2) Poiché i dati desumibili dal Mod. “Light” non consentono, in tutta evidenza, all’Amministrazione Finanziaria di entrare in possesso dei dati e delle notizie necessari alle finalità istitutive della norma, L’Agenzia si riserva di “acquisire gli ulteriori dati desumibili dai registri nei quali dette associazioni sono iscritte, secondo modalità che saranno definite di comune accordo con gli organi depositari dei registri stessi, nonché con l’Agenzia per le ONLUS. Relativamente ai dati non desunti dai predetti registri, l’Agenzia delle Entrate, d’intesa con l’Agenziaper le ONLUS e sentito il Forum del terzo settore, potrà inoltrare, altresì, specifiche richieste alle singole associazioni, oppure alle strutture centrali di appartenenza cui le associazioni interessate abbiano conferito apposito mondato”.
Non è quindi escluso che le singole associazioni si vedano recapitare, a livello individuale, ulteriori richieste di chiarimenti, che potranno anche essere costituite dai quesiti di cui ai righi del mod. EAS dalla compilazione dei quali sono state esonerate: ciò che è uscito dalla porta rischia quindi di rientrare dalla finestra, anche se, indubbiamente, previo passaggio attraverso filtri non indifferenti rappresentati dai pareri degli organismi di vigilanza.
In definitiva, ci sia consentito: il solito pastrocchio.
d) Analisi dei righi relativi al modello “Light”.
1) Righi n. 4 - dichiarazione che l’ente ha articolazioni funzionali e/o territoriali – e n. 5 – dichiarazione che l’ente è un’articolazione territoriale e/o funzionale di altro ente:
Trattasi di due righi ai quali, riteniamo, la quasi totalità delle Associazioni e Società sportive dovrà rispondere “NO”
[liberamente tratto da fiscoSport]
AllegatoDimensione
circolare mod EAS dicembre 2009.pdf50.78 KB
circolareEAS.pdf104.17 KB
Modello_associazioni.pdf90.91 KB
Modello_light_ASD.pdf810.19 KB

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